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SIRT Società Italiana per la Ricerca Teologica

Chi siamo

Statuti

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita un'Associazione di teologi cattolici italiani, denominata "SOCIETA' ITALIANA PER LA RICERCA TEOLOGICA", in forma abbreviata "S.I.R.T", con sede legale in Roma.
In sintonia con le finalità dell'Associazione i Soci si impegnano a collaborare nel rispetto delle differenti posizioni teologiche e, in ogni caso, a mantenere un comportamento che sappia esprimere l'accettazione delle pluralità di posizioni, segno della ecclesialità e libertà teologica.
Gli uffici della sede legale in Roma potranno essere trasferiti con deliberazione del Comitato Scientifico da comunicarsi a tutti i soci con lettera raccomandata A.R.
A cura del comitato scientifico e per il miglior svolgimento delle attività istituzionali della Associazione, potranno essere istituite Sezioni territoriali e/o Divisioni di competenza scientifica per l'approfondimento di questioni teologiche già allo studio a livello di Associazione.
La struttura e il funzionamento di tali Sezioni e/o Divisioni saranno disciplinati da apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.DURATA

Articolo 2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, ma potrà essere disposto in ogni singolo tempo lo scioglimento ai sensi del successivo art.13.

SCOPO

Articolo 3

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di promuovere l'investigazione critico-scientifica interdisciplinare in campo teologico e la comunicazione degli obiettivi con essa raggiunti in corso d'opera, in coerenza con il patrimonio di fede della Chiesa, nel contesto della cultura europea e internazionale, e più specificatamente della tradizione teologica italiana. Per conseguire tali finalità la "S.I.R.T." si indirizza a realizzare:

  • ogni iniziativa atta alla promozione di cui sopra e specialmente corsi e cicli di conferenze, di lezioni, di incontri, di convegni e colloqui di studio e d'insegnamento;
  • promuovere in tali ambiti attività di formazione e aggiornamento per docenti, ricercatori, cultori universitari e per il personale docente della scuola di ogni ordine e grado;
  • la pubblicazione di Riviste , Volumi, Collane e pubblicazioni in genere, con qualsiasi mezzo tecnico e tecnologico, come espressione privilegiata della ricerca dell’Associazione;
  • promuovere la cultura teologica e l'arte cristiana.

La "S.I.R.T.", conservando la forma specifica di ecclesialità e libertà richieste dalla ricerca teologica, si orienta a mantenere gli opportuni collegamenti:

  • con la Conferenza Episcopale Italiana;
  • con le altre Organizzazioni che hanno come finalità peculiare la ricerca teologica e con ogni altra istituzione ecclesiastica civile, nazionale e internazionale, comunque coinvolgibile al raggiungimento degli scopi ad essa propri.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Ove ne ricorrano i presupposti o in ottemperanza alle disposizioni di legge l'Associazione può aggiungere alla sigla dell'Associazione l'acronimo di "Onlus".

I SOCI

Articolo 4

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne accettino lo Statuto e s'impegnino a collaborare per il raggiungimento dei fini istituzionali. I soci si distinguono in:

  • ordinari;
  • straordinari;
  • onorari.

Sono "ordinari" coloro che, in possesso di un dottorato conseguito presso una università ecclesiastica o di un titolo equipollente, per almeno un biennio abbiano svolto attività di ricerca nell'ambito dell'Associazione. Possono essere altresì nominati "ordinari" gli studiosi di riconosciuta competenza nel campo della ricerca teologica, i quali ne facciano domanda in forma scritta al Comitato Scientifico.
La qualifica di "ordinario" spetta di diritto a tutti i soci che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo.
Sono "straordinari" coloro che, in possesso di una licenza conseguita presso una università ecclesiastica o di un titolo equipollente, ne facciano richiesta scritta e la cui richiesta venga accettata dal Comitato Scientifico.
Sono "onorari" coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della ricerca o contribuito a promuovere le finalità dell'Associazione.
La nomina dei soci è delegata a giudizio insindacabile del comitato Scientifico previa espressa domanda diretta al Comitato stesso recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di svolgere e l'impegno ad approvarne e osservare Statuto e Regolamenti. Il comitato Scientifico deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento ed, in assenza di un provvedimento di accoglimento delle domande entro tale termine, le stesse si intendono respinte. In caso di diniego espresso, il Comitato Scientifico non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
I soci sono tenuti al pagamento del contributo iniziale, da versare all'atto della loro ammissione, nonché della quota annuale, da versare con le modalità che verranno stabilite nel Regolamento dell'Associazione.
I soci "onorari" sono esonerati dal versamento sia del contributo iniziale che della quota annuale.

Articolo 5

La qualità di socio esclude la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa ed è a tempo indeterminato; l'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità e per morte.
Le dimissioni del socio dovranno essere accolte dal Comitato Scientifico.
L'accertata morosità del pagamento della quota associativa o l'assenza continuativa alle attività dell'Associazione comporta la perdita della qualità di socio.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Comitato Scientifico.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Il socio escluso può opporre ricorso e rimettere l'efficacia del provvedimento alla deliberazione dell’assemblea ordinaria. In tal caso l'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla delibera assembleare.
Al socio uscente o agli eredi del socio defunto non spetta alcun diritto sul patrimonio o fondi o utili o avanzi di gestione o riserve dell’Associazione e, in particolare, alcun rimborso per le quote versate.ORGANI

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
  2. il Comitato Scientifico
  3. il Presidente
  4. il Segretario
  5. il Tesoriere.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 7

L'assemblea è composta da tutti i soci, purché in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Scientifico che sarà assistito da un segretario da lui designato. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e delibera sulle seguenti materie:

  • nomina del Presidente e dei componenti del Comitato Scientifico scaduti dalla carica;
  • discussione delle relazioni sull'attività svolta dall'Associazione;
  • approvazione dell'ammontare del contributo iniziale e della quota annuale dovuti dai soci, e ciò su proposta del Comitato Scientifico;
  • approvazione del Regolamento per la disciplina delle Sezioni territoriali e delle divisioni di specifica competenza, nonché di quant'altro non espressamente disciplinato o previsto nel presente Statuto;
  • approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  • tutti gli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che non comporti modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e che il Comitato Scientifico ritenga di dover sottoporre al giudizio dell'Assemblea

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta scritta il 30% (trenta per cento) dei soci, per deliberare esclusivamente sullo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione e sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria è inviato ai soci, al domicilio risultante agli atti dell'Associazione ed a mezzo di lettera raccomandata con A.R., almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci (art. 21 c.c.) con diritto di voto deliberativo e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. le deliberazioni sono prese a maggioranza dagli intervenuti aventi diritto di voto deliberativo.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto deliberativo (art. 21 c.c.) e in seconda convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dagli intervenuti aventi voto deliberativo.
Hanno diritto di intervenire con voto deliberativo i soci "ordinari", mentre hanno diritto di intervenire con voto consultivo i soci "straordinari" e i soci "onorari".
Il socio può altresì farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare in ogni riunione non più di due soci.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 8

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente e da sei membri scelti tra i soci "ordinari", eletti dall'Assemblea.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:

  • delibera sulle attività di cui all'art 3;
  • delibera su tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità dell'Associazione che non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.
  • delibera sull'ammissione dei soci nonchè sulla esclusione e sul recesso di tutti i soci;
  • nomina i soci "ordinari";
  • propone l'istituzione delle Sezioni territoriali e delle Divisioni di competenza specifica;
  • provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
  • prepara le relazioni sull'attività svolta dall'Associazione da sottoporre alla discussione dell'Assemblea;
  • redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
  • nomina un tesoriere.

Il Comitato Scientifico con votazione a maggioranza assoluta, provvede altresì alla sostituzione di quei membri del Comitato stesso che, per qualsiasi causa venissero a cessare dalle loro funzioni; i componenti così nominati scadranno contemporaneamente a quelli in carica al momento della loro cooptazione.

Articolo 9

Il Comitato Scientifico è convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un altro membro del Comitato Scientifico da lui delegato, con lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma, con preavviso di tre giorni.
In assenza delle suddette formalità, il Comitato Scientifico è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri in carica.
Salva l'ipotesi di cui sopra, per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti e, nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE

Articolo 10

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un secondo triennio consecutivo.
Rappresenta l'Associazione anche legalmente di fronte a terzi ed in giudizio.
Presiede il Comitato Scientifico.
Cura di mantenere i collegamenti esterni all'Associazione.
In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito da un altro membro del Comitato Scientifico da lui delegato come Vice Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'adempimento del Presidente.

Articolo 11

Il Comitato Scientifico può nominare un Presidente onorario. Il Presidente onorario non è tenuto al pagamento del contributo iniziale, né della quota sociale, e gode dei diritti di socio, fatta eccezione del diritto di voto.

PATRIMONIO E GLI ESERCIZI SOCIALI

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • contributo iniziale da parte di ciascun socio fissato dall'Assemblea ordinaria;
  • quota associativa annuale da parte di ciascun socio, fissata dall'Assemblea ordinaria;
  • eventuale fondo di riserva costituito con le eccedenze di bilancio;
  • oblazioni volontarie, rendite, utili, beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo o avanzi netti di gestione di enti privati e pubblici;
  • fondi speciali, sovvenzioni e contributi elargibili da privati e da Enti Pubblici, fondi a seguito di raccolte pubbliche, anche mediante offerte di beni di modico valore, o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità ai fini istituzionali.

Gli esercizi finanziari dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, rendite o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di Enti non profit od Onlus o Sezioni territoriali o divisioni che per legge o Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO

Articolo 13

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale delibererà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo i fini della presente Associazione, nominando uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio di liquidazione dovrà essere devoluto ad altro Ente non profit con finalità analoghe o ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Pubblica Utilità (sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 legge 662/96), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.CLAUSULA COMPROMISSORIA

Articolo 14

Ogni eventuale controversia riguardante l'Associazione che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, sarà devoluta alla competenza di un collegio di tre arbitri nominati, uno ciascuno, dalle parti contendenti e, il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due d'accordo tra loro, ovvero, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza di uno degli arbitri come sopra nominati
Il Collegio deciderà "ex bono et aequo" e senza formalità di procedura ed il suo giudizio sarà inappellabile.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 15

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli usi vigenti in materia di Associazioni.